Cosa dice l'articolo 1126 del codice civile?

Domanda di: Dott. Alessio Testa  |  Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2023
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Come noto l'articolo 1126 c.c. suddivide le spese di riparazione o ricostruzione del lastrico per un terzo a carico di chi ne ha l'uso esclusivo e per due terzi a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico serve.

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In questo caso, i danni vanno risarciti da tutti i condomini. Il criterio di ripartizione, in questo come in altri casi, è quello dei millesimi di proprietà.

Come si ripartiscono le spese relative al rifacimento del lastrico solare di uso esclusivo?

1126 cod. civ., ove l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi sia in uso esclusivo di un condòmino, questi è tenuto a contribuire per un terzo della spesa e i restanti due terzi saranno a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte dell'edificio di cui il terrazzo costituisce copertura.

Quando il terrazzo e di proprietà esclusiva?

Infatti, secondo quanto disposto dal Codice Civile, il terrazzo è sempre di proprietà di tutti i condomini, salvo che risulti diversamente, ovvero nel caso in cui ci sia un atto di acquisto che deve provare la proprietà in capo al singolo condomino determinandone un uso esclusivo.

Cosa dice l'articolo 1126?

1126: se l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, coloro i quali ne usano ne traggono da un lato un vantaggio maggiore, e vi apportano dall'altro un logorio maggiore rispetto a coloro i quali ne beneficiano soltanto come copertura dell'edificio.

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