Cosa dice l'articolo 476 del codice penale?

Domanda di: Bettino Benedetti  |  Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2023
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Art. 476. (Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

Cosa si rischia per dichiarazioni mendaci?

Dispositivo dell'art. 495 Codice Penale. Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona(2) è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Quando si configura il reato di falso in atto pubblico?

479 c.p., commette il reato di falso ideologico quando attesta il falso in un atto pubblico: sussiste il reato di falso ideologico in atto pubblico se il documento che il pubblico ufficiale riceve o redige, mentre esercita la sua funzione (pubblica), contiene dichiarazioni omesse, alterate o false.

Cosa dice l'articolo 479 del codice penale?

Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, la falsa dichiarazione resa dal paziente al medico del pronto soccorso circa l'origine causale delle lesioni lamentate e sottoposte all'esame dei sanitari.

Cosa si rischia per falso in atto pubblico?

“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”.

Art. 476 479 c.p. nessuna denuncia ? ascoltate