assiste il presidente nell'esercizio delle sue funzioni; assiste alla redazione delle tabelle di scrutinio durante le operazioni di spoglio dei voti; raccoglie gli atti da allegare ai verbali; confeziona i plichi contenenti i verbali stessi e tutti gli atti relativi alle operazioni svolte.
redige le tabelle di scrutinio; assiste il presidente e il segretario nella formazione dei plichi contenenti le schede, i verbali e gli altri atti relativi alle operazioni di voto e di scrutinio.
L'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabi- lità 2014), ha stabilito che: “A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola gior- nata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23”.
Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, detto informalmente presidente di seggio, è uno dei componenti dell'ufficio che si insedia presso ogni sezione elettorale in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie previste dall'ordinamento italiano.
A) AL SORTEGGIO, PER OGNI SEZIONE ELETTORALE DEL COMUNE, DI UN NUMERO DI NOMINATIVI COMPRESI NELL'ALBO DEGLI SCRUTATORI PARI A QUELLO OCCORRENTE (QUATTRO SCRUTATORI PER OGNI SEZIONE AI SENSI DELL'ART. 20, PRIMO COMMA, DEL T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, DELL'ART.