Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).
Prima di concludere vogliamo mettere ben in evidenza ancora una volta che si tratta di due tipologie di tasse completamente diverse in quanto la Tari è la tassa sui rifiuti mentre la Tasi è il tributo per i servizi indivisibili.
Di per sé la IUC, in qualità di singola imposta da pagare, non esiste, ma più esattamente è il risultato dell'unione di tre diverse imposte: IMU (sul possesso degli immobili); TASI (sui servizi indivisibili del Comune), abolita però a decorre dal 2020 e confluita nell'IMU; TARI (sulla raccolta rifiuti del Comune).
La TASI va pagata da tutti i possessori dell'immobile e da tutti gli utilizzatori (inquilino, comodatario, ecc) se diversi dal possessore. Chi è in affitto deve quindi pagare la TASI per una quota variabile, fissata dal Regolamento comunale, tra il 10% e il 30% del valore complessivo dell'imposta.
I nuovi obblighi legati alla TARI per il 2023 prevedono che, in caso di importi erronei o di reclami da parte del cittadino, quest'ultimo riceva risposta entro i 30 giorni lavorativi, con uno spostamento del limite a 60 giorni lavorativi per il controllo del bollettino e la rettifica delle somme addebitate.