Per tutto il periodo del congedo per maternità, le lavoratrici hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione. Molti contratti collettivi pongono a carico del datore di lavoro il pagamento del restante 20%, così da assicurare alla lavoratrice l'intera retribuzione.
Durante i periodi di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera.
L'assegno spetta per ogni figlio nato o adottato sotto i 6 anni di età alle madri disoccupate o che pur lavorando non hanno diritto ad altre indennità di maternita (con meno di 3 mesi di contributi versati in un anno) nei casi di : parto, adozione o.
NOVITA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2022: la legge 30 dicembre 2021, n. 23 all'articolo 1, comma 239, dispone il riconoscimento dell'indennità di maternità per un ulteriore periodo di 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità ovvero dopo i 5 mesi di maternità maternità/paternità canonici .
Prima di una legge uscita nel marzo del 2000, era obbligatorio lasciare il lavoro due mesi prima del parto fino a tre mesi dopo la nascita del bambino. Grazie a quella legge, invece, oggi è possibile anche lavorare fino a tutto l'ottavo mese e restare a casa per quattro mesi dopo la nascita del bambino.