Cosa prevede l'articolo 157 del Codice della Strada?
Domanda di: Ing. Piccarda Romano | Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2026Valutazione: 4.5/5 (33 voti)
L'Articolo 157 del Codice della Strada italiano definisce le regole per arresto, fermata e sosta dei veicoli, distinguendo tra i concetti di arresto (esigenze circolazione), fermata (temporanea, salita/discesa, conducente presente) e sosta (prolungata, conducente allontanato). Stabilisce dove è vietato fermarsi/sostare (marciapiedi, nascosta segnaletica, curve, ecc.), dove è consentito (con segnaletica o a margine destro) e introduce l'obbligo di usare il disco orario o parcometro se previsto, e il divieto di tenere il motore acceso (comma 7-bis) per l'aria condizionata, con relative sanzioni.
Cosa dice l'articolo 157 del codice stradale?
Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi ne', salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine.
Cosa dice l'articolo 157 del codice di procedura penale?
L'Articolo 157 del Codice di Procedura Penale (c.p.p.) disciplina le modalità della prima notificazione all'imputato non detenuto, stabilendo che l'atto deve essere consegnato direttamente a lui, oppure, in caso di impossibilità, a una persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci, con successivo avviso tramite raccomandata, e definendo le procedure quando i luoghi di conoscenza non sono noti.
Cosa dice l'articolo 157 del codice penale?
L'articolo 157 del Codice Penale disciplina la prescrizione del reato, stabilendo i tempi necessari affinché il reato si estingua; il termine generale corrisponde al massimo della pena edittale (con un minimo di 6 anni per i delitti e 4 per le contravvenzioni), ma esistono casi di raddoppio dei termini (es. reati ambientali, violenza sessuale, maltrattamenti) e reati imprescrittibili (ergastolo). La prescrizione è rinunciabile dall'imputato e non si applica ai reati puniti con l'ergastolo.
Cosa significa articolo 157?
a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione; b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata.
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