Domanda di: Ing. Gaetano Negri | Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2023 Valutazione: 4.3/5
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165 e 166 Cpc, prevede come la costituzione in appello debba essere effettuata mediante deposito del fascicolo di parte, contenente l'atto di appello e la sentenza appellata, e non anche il fascicolo di parte del precedente grado di giudizio.
Ricapitolando, l'atto d'appello deve contenere: le questioni, i punti contestati della sentenza impugnata e le doglianze, le richieste formulate dall'appellante (parte volitiva), la confutazione delle argomentazioni del giudice di primo grado (parte argomentativa).
Con l'ordinanza n. 26257 del 28.09.2021, la Cassazione afferma che, nel rito del lavoro, è possibile ammettere nuovi documenti in appello solo nel caso in cui gli stessi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa.
Durante la prima udienza è previsto un controllo della regolarità del contraddittorio, e si procede tentando una conciliazione delle parti. La parte interessata può chiedere la sospensione della sentenza di primo grado, che è in ogni caso provvisoriamente esecutiva.
L'appello, nell'ambito del processo civile, può essere definito come un'opposizione a una prima sentenza sfavorevole, effettuata da una delle parti in causa, quella risultata perdente: in altri termini, lo scopo dell'appello è giudicare di nuovo il merito della causa, ossia chi ha ragione e chi ha torto.