Domanda di: Sig. Davide Sartori | Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2023 Valutazione: 5/5
(1 voti)
Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell'articolo 153 bis, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, secondo le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2, ...
Quando si celebra un processo, la parte offesa del reato ha diritto ad essere informata, con indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima udienza; per le udienze successive non viene avvisata e deve essere lei ad informarsi delle date di rinvio presso il Tribunale.
La persona offesa nel procedimento penale può esercitare poteri di impulso o di sollecitazione o altresì di controllo sull'attività del pubblico, gode di diritti di informazione e ha altresì facoltà di partecipazione al procedimento penale stesso.
Come avviene la notifica di un procedimento penale?
La notificazione è eseguita dalla polizia giudiziaria nei soli casi previsti dalla legge. Le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.
In estrema sintesi, si procederà alla notificazione mediante consegna di copia dell'atto alla persona a cura dell'ufficiale giudiziario, solo laddove la polizia giudiziaria non abbia provveduto a redigere il c.d. verbale di identificazione (ai sensi del combinato disposto degli artt. 349 e 161 c.p.p.).