Dopo le dimissioni, il lavoratore ha diritto a ricevere le competenze di fine rapporto (ultima busta paga, ferie/permessi non goduti, ratei tredicesima/quattordicesima) e il TFR (Trattamento di Fine Rapporto). In caso di dimissioni per giusta causa, è possibile richiedere la NASPI (disoccupazione).
Cosa spetta al lavoratore dopo le dimissioni volontarie?
Quando ti licenzi (o vieni licenziato), ti spettano sempre le competenze di fine rapporto come TFR, tredicesima/quattordicesima maturate, ferie e permessi non goduti, oltre all'ultima busta paga; se sei stato licenziato involontariamente (non per dimissioni volontarie), hai diritto anche all'indennità di disoccupazione NASpI, che invece non spetta se ti dimetti volontariamente, a meno che tu non lo faccia per giusta causa o in casi specifici.
Quando ti licenzi (o ti dimetti), ti spettano principalmente il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), le ferie e permessi maturati e non goduti, e i ratei di tredicesima e quattordicesima non ancora liquidati. Se invece vieni licenziato involontariamente, potresti avere diritto anche alla NASpI (indennità di disoccupazione), ma non in caso di dimissioni volontarie, salvo casi particolari.
Di norma, viene pagata l'indennità di preavviso, cioè il numero di retribuzioni previsto dal contratto per i mesi non lavorati. In più, in caso di risoluzione consensuale proposta dall'azienda, viene offerta al dipendente (oltre al dovuto Tfr) una somma aggiuntiva, la cosiddetta buona uscita.
Il TFR spetta a qualsiasi lavoratore dipendente a prescindere da come si è concluso il rapporto di lavoro: dimissioni, licenziamento, risoluzione consensuale o pensionamento.