Per delega si intende il processo per il quale un soggetto, il delegante, conferisce ad un altro, il delegato, l'incarico di eseguire una operazione che rientra nella responsabilità del primo.
La delega non soggiace a particolari requisiti di forma: l'importante è che sia conferita per iscritto e che contenga la data e la firma autografa del delegante.
Il delegato alla firma agisce solo come longa manus della persona fisica titolare dell'organo competente: è soltanto un sostituto materiale e non esercita in modo autonomo e con assunzione di responsabilità i poteri che scaturiscono dalle competenze amministrative riservate al delegante.
Nella delega devono essere esplicitati gli estremi identificativi del delegante, quelli del delegato, deve comparire la firma del primo e una copia di un suo documento di riconoscimento valido. Questo risulta necessario per fare in modo che il funzionario verifichi la validità della firma del delegante.
Qual è la differenza tra la delega in senso proprio e la delega di firma?
Malgrado la denominazione, si ritiene in dottrina che la delega di firma sia un istituto assimilabile più alla rappresentanza che non alla delega vera e propria, in quanto la firma del funzionario impegna direttamente il Ministro, sul quale grava tutta la responsabilità dell'atto emanato.