Domanda di: Dr. Neri Farina | Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2023 Valutazione: 4.7/5
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142 del 1990 (ora art. 53 del citato testo unico), per il quale "In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.
142 prevede che fino alle nuove elezioni il consiglio e la giunta rimangono in carica e le funzioni del sindaco vengono svolte dal vicesindaco. In caso di successivo impedimento, rimozione o decesso del vicesindaco reggente viene, invece, nominato un commissario.
Lo scioglimento del consiglio comunale, su proposta del Ministro dell'Interno, è disposto con decreto del Capo dello Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e comunicato immediatamente al Parlamento. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di una commissione straordinaria.
Chi sostituisce il sindaco in caso di impedimento temporaneo?
L'art. 22 del vigente statuto comunale, al comma 1, dispone che il vice sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.
L'articolo 39, comma 2, TUEL, dispone che il Presidente del Consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, o il Sindaco o il Presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.