Risposta: Se l'acquirente non ha rispettato il termine pattuito nel preliminare per stipulare l'atto notarile di compravendita, Lei può inviargli una diffida (ex art. 1454 c.c.) intimandogli di procedere al rogito, in difetto di che il contratto potrà essere considerato risolto di diritto.
Cosa succede se l'acquirente non vuole stipulare il rogito?
Qualora il venditore o l'acquirente non dovessero rispettare il contratto preliminare di compravendita immobiliare (detto anche, compromesso), le soluzioni sono o svincolarsi dal contratto e chiedere il risarcimento danni o chiedere comunque il trasferimento coattivo della proprietà.
Se l'acquirente si ritira dall'affare, perde ciò che ha versato; se è il venditore (cioè chi ha già incassato i soldi) a ritirarsi dall'impegno, dovrà rendere all'acquirente la somma ricevuta oltre a una penale pari a quanto incassato: in pratica, restituirà il doppio della somma ricevuta.
Se l'acquirente decide di non procedere con l'acquisto, il venditore può recedere dal preliminare trattenendo la caparra; viceversa, qualora sia il venditore a non rispettare gli impegni presi con il compromesso, l'altra parte può recedere dal contratto ed esigere il versamento del doppio della caparra.
La proposta, a norma dell'art. 1328 c.c., “può essere revocata finché il contratto non sia concluso“. Considerato che il contratto si ritiene concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, sino a tale momento la proposta può essere revocata.