Domanda di: Sig. Kociss Gentile | Ultimo aggiornamento: 21 novembre 2023 Valutazione: 4.5/5
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(2) Quando l'opponente non si è costituito in giudizio oppure vi è stata una sua tardiva costituzione oltre il termine previsto ai sensi dell'art. 165 del c.p.c., l'opposto che si è costituito tempestivamente, chiede al giudice di pronunciare l'esecutività del decreto.
Cosa succede se la controparte non si costituisce?
Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo (1)(2).
Qualora l'attore si sia costituito in giudizio ma non sia comparso nè alla prima udienza nè a quella di rinvio, l'art. 181, secondo comma, c.p.c. attribuisce al convenuto la facoltà di chiedere o meno che si proceda in assenza di lui.
La parte che non si costituisce in giudizio è dichiarata contumace. Nei procedimenti che iniziano con ricorso, poiché come detto la costituzione in giudizio avviene automaticamente col deposito del ricorso, non è configurabile la contumacia del ricorrente.
Cosa succede se non si fa opposizione a decreto ingiuntivo?
Se non è stata fatta opposizione nel termine dei 40 giorni previsti il decreto ingiuntivo diviene definitivo e acquista esecutività provvisoria se non già attribuitagli in precedenza.