In caso di decesso del passeggero, ai prossimi congiunti conviventi spetta il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della perdita del familiare ed in particolare: DANNO MORALE: RISARCIMENTO per la reale sofferenza e perturbamento conseguenti alla morte del congiunto.
Cosa succede se faccio un incidente e muore il passeggero?
Incidenti: se il passeggero muore, la responsabilità del conducente si presume anche nel trasporto di cortesia. Non conta se il trasporto a bordo del veicolo sia a titolo oneroso o gratuito in caso di danni al passeggero la responsabilità del conducente si presume comunque.
Il legislatore riconosce il diritto al risarcimento del danno per incidente stradale mortale a tutti i prossimi congiunti ossia: coniuge, figli, genitori fratelli e sorelle anche non conviventi.
Il risarcimento danni del passeggero va richiesto alla Compagnia assicuratrice del mezzo su cui il passeggero si trovava al momento dell'incidente. L'assicurazione è sempre tenuta a risarcire il passeggero, a prescindere dalle eventuali colpe del conducente del veicolo su cui era a bordo.
Il danno patrimoniale da morte del congiunto si calcola prendendo come base l'ultimo reddito annuo goduto dal familare deceduto ed effettuando un calcolo piuttosto complesso, che ci accingiamo a descrivere ed illustrare fornendo anche un paio di esempi.