Se non utilizzi tutte le ferie, non le perdi immediatamente, ma devono essere godute entro termini precisi (solitamente 18 mesi dalla maturazione, o il 30 giugno dell'anno successivo a seconda dei CCNL). Le ferie non godute entro i termini restano a disposizione, ma il datore di lavoro deve versare i relativi contributi INPS.
Se le ferie non sono state godute, il datore di lavoro è passibile di sanzioni amministrative, oltre a dover versare anticipatamente i contributi previdenziali entro la successiva data del 20 agosto 2025.
Se non è possibile usufruirne, il lavoratore ha diritto a ricevere un compenso equivalente. Questo principio si estende anche in caso di pensionamento o cessazione definitiva del rapporto di lavoro, così come quando la malattia impedisce di sfruttare le ferie maturate.
Le ferie non godute si perdono? No, ma devono essere utilizzate entro 18 mesi dal termine dell'anno in cui sono maturate (di cui due settimane nell'anno di riferimento). Ad affermarlo è il Decreto Legislativo 66 appena citato: ciò significa che devono essere smaltite entro il 30 giugno dell'anno seguente.
Il minimo di ferie previsto per legge è di quattro settimane all'anno. Secondo il Decreto Legislativo 213/2004, almeno due settimane devono essere fruite nell'anno di maturazione, mentre le restanti devono essere godute entro i 18 mesi successivi.