Non rispondere a una convocazione per supplenza equivale a una rinuncia esplicita e comporta sanzioni che variano a seconda della graduatoria (GI, GAE/GPS) e del tipo di incarico (breve o annuale/fino al 30 giugno/31 agosto), ma generalmente si viene esclusi dalla possibilità di ottenere altre supplenze per la medesima classe di concorso/tipo di posto per l'anno scolastico in corso, o si viene collocati in coda alle graduatorie, a seconda dei casi specifici e della normativa vigente (O.M. 88/2024), con possibili sanzioni più severe per l'abbandono di servizio.
L'art. 14 dell'OM n. 88/2024 stabilisce che chi abbandona una supplenza senza giusta causa incorre in sanzioni per l'intero anno scolastico, con l'esclusione da tutte le convocazioni da GPS e GI. Il passaggio è ammesso solo verso incarichi di durata maggiore o provenienti da graduatorie “superiori”.
Cosa succede se rifiuto una convocazione di supplenza?
Nessuna convocazione su tali sedi anche se dovessero risultare disponibili successivamente. Rinuncia o mancata presa di servizio dopo l'incarico da GAE o GPS: determina l'esclusione da tutte le supplenze da GAE, GPS e GI per incarichi fino al 30/06 o 31/08. Si resta convocabili solo per supplenze brevi da GI.
È possibile accettare una convocazione per una supplenza e poi rinunciare?
Una volta accettata una supplenza da GAE o GPS, non è più possibile abbandonarla per accettarne un'altra da GI. Esempio: hai accettato 7 ore da GPS fino al 30/6. Poi ti propongono da GI un incarico di 18 ore fino al 30/6 >>> Non puoi lasciare la GPS.
Cosa succede se non rispondo a una convocazione di supplenza?
La mancata risposta ad una convocazione è equiparata a rinuncia. Spesso agli aspiranti inseriti nelle Graduatorie d'Istituto possono arrivare più email di convocazione, anche nell'arco di una stessa giornata.