VENDERE prodotti contraffatti o anche non contraffatti: denuncia penale per il reato di ricettazione (art. 473 del codice penale) oppure violazione delle norme sul commercio (art. 29 del decreto legislativo 114/98) che prevede la sanzione amministrativa di 5.164 euro.
Secondo il Codice penale [1], chi detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20mila euro.
Chi acquista un prodotto contraffatto, dal compact disk alla borsa, rischia una sanzione da 100 a 7 mila euro1. Se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla violazione, si applica il pagamento in misura ridotta di 200 euro e sequestro amministrativo della merce ai sensi artt.
La contraffazione, l'alterazione e la vendita di marchi e segni distintivi costituisce reato. In Italia, infatti, la legge punisce sia il falsificatore, ovvero colui che produce, sia chi vende la merce contraffatta per poi trarne un guadagno.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o ...