Il reverse charge, utilizzato dal legislatore prevalentemente per contrastare fenomeni di evasione, consiste in un'inversione contabile attraverso la quale l'obbligazione tributaria corrispondente al versamento dell'IVA è posta in capo al destinatario della cessione o prestazione, in luogo del cedente o prestatore.
Nel reverse charge il cedente del bene o il prestatore del servizio non espongono l'IVA in fattura ed il cessionario o il committente dovranno registrare l'IVA sia nel registro delle fatture emesse sia nel registro degli acquisti.
Ad esempio, supponendo l'acquisto di un'autovettura al prezzo di € 10.000, l'imposta indetraibile sarebbe di € 1.320. In quanto il cessionario che si trovasse ad assolvere l'imposta (pari a € 2.200 di IVA) mediante il reverse charge avrebbe una limitazione oggettiva alla detraibilità del 60%.
Il reverse charge edilizia si applica alle imprese che eseguono prestazioni di servizi tramite contratti di appalto e subappalto, con l'obiettivo di contrastare la somministrazione illecita di manodopera.