Modus (dal latino) significa principalmente modo, maniera, misura, limite o ritmo, ma in ambito giuridico assume il significato di onere, un peso imposto a chi riceve una liberalità (come una donazione o un testamento) che non ne sospende gli effetti ma obbliga a un determinato comportamento, come costruire un ospedale. Al di fuori del diritto, si trova in espressioni come modus operandi ("modo di operare") o modus vivendi ("modo di vivere", accordo di convivenza).
Mòdus [Modo od onere; cfr. artt. 647-648, 793-794 c.c.] Era quella clausola accidentale che si apponeva ad un negozio a titolo gratuito al fine di imporre al destinatario della liberalità un certo comportamento; il (—), dunque, si poneva come un limite (modus in latino significa appunto limite) alla liberalità.
Il modus, o onere, può essere definito come un peso che il gratificato di una liberalità subisce per volontà dello stesso soggetto che fece l'attribuzione.
L'onere testamentario o modus è una disposizione che trova fonte in un testamento e con cui il testatore decide di vincolare l'erede o il legatario ad una determinata obbligazione di fare, dare o non fare.
I quattro elementi essenziali del contratto, secondo il Codice Civile italiano (Art. 1325), sono: l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma, quest'ultima necessaria solo quando prevista dalla legge a pena di nullità; la mancanza di uno di essi rende il contratto nullo.