Domanda di: Dr. Ermes Sala | Ultimo aggiornamento: 17 febbraio 2026 Valutazione: 4.5/5
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L'esonero parziale per invalidi (art. 5 L. 68/1999) è un istituto che consente ai datori di lavoro privati ed enti pubblici economici, che per speciali condizioni non possono coprire l'intera quota di assunzioni obbligatorie, di essere esonerati parzialmente (fino al 60% della quota) a fronte del versamento di un contributo esonerativo di €39,21 al giorno per ogni lavoratore disabile non assunto.
In cosa consiste. L'esonero parziale consiste nel versamento di un contributo esonerativo pari a € 39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non assunto. L'esonero è concesso per un periodo massimo di 12 mesi con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, eventualmente prorogabile (Vedi D.M.
L'esonero parziale dall'obbligo di assunzione delle persone con disabilità può essere richiesto dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici che per le speciali condizioni dell'attività lavorativa svolta non possono occupare l'intera percentuale.
L'autorizzazione all'esonero parziale è concessa a tempo determinato e impone il versamento di un contributo di 39,21 euro (Decreto Ministeriale del 30/09/2021) per ogni giorno lavorativo e per ogni persona disabile non occupata.
In ambito accademico viene definito una sorta di esame parziale all'università, un mini-esame che in quanto tale verte soltanto su una parte del programma. Ciò significa che gli argomenti che rientrano nell'esonero non vengono poi richiesti durante l'esame vero e proprio.