Per iniziare la causa serve predisporre un atto introduttivo (atto di citazione o ricorso), depositarlo presso la cancelleria del giudice, notificarlo alla controparte.
Una “causa civile” è un'azione intentata in un tribunale civile italiano in cui un querelante (detto “attore”) richiede l'applicazione di un rimedio legale contro la parte chiamata in giudizio (detta “convenuto”) perché ha subito una perdita, un danno, una lesione di un diritto.
Per avere un'idea, possiamo tenere presente che, ad oggi, per i giudizi civili il contributo unificato varia entro una forbice compresa tra un minimo di 43 euro (per le cause di valore più basso, entro i 1.100 euro) fino ad un massimo di euro 1.686 (per i contenziosi di importo più alto, cioè superiori a euro 520.000).
Teoricamente l'articolo 82 del Codice di procedura civile stabilisce che il cittadino possa rappresentarsi da solo senza avvocato in tutte le cause di valore non superiore a 1.100 euro. Ovviamente, ma vale la pena precisarlo, questa costituisce una possibilità e non un obbligo.
Per il primo grado si va da un minimo di 43 euro (per le cause di valore fino a 1.100 euro) a un massimo di 1.686 euro (per le cause di valore superiore a 520.000 euro).