È possibile costruire in appoggio senza il consenso del vicino?

Domanda di: Isira Vitali  |  Ultimo aggiornamento: 6 giugno 2026
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Non è possibile costruire in appoggio sul muro del vicino senza il suo consenso, poiché ciò comporterebbe un uso improprio della proprietà altrui. Il Codice Civile (art. 877) permette invece di costruire in aderenza (cioè a ridosso, ma senza toccare né appoggiarsi) sul confine, purché la struttura sia autonoma, sicura e rispetti i piani regolatori locali.

È possibile costruire in aderenza senza il consenso del vicino?

Costruire in aderenza: la normativa

A tal fine, le normative prevedono spesso l'obbligo di effettuare prove di carico e di adeguamento strutturale per garantire che l'edificio in aderenza sia sicuro e stabile. È importante sottolineare che non è possibile costruire in aderenza senza il consenso del vicino.

Cosa significa "appoggio sul muro di confine"?

L'art. 884 c.c. stabilisce che in caso di muro comune il comproprietario può fabbricare appoggiando il muro e immettendo le travi purché rimangano a 5 cm dalla superficie opposta. L'art. 876 c.c. si applica invece quando il muro non è in comproprietà ma è posto sul confine.

Cosa si può costruire vicino al confine?

A disciplinare questa tipologia di costruzioni a confine è il Codice civile nell'art. 877, 1° comma, secondo il quale: “Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente”.

Quanti metri bisogna lasciare dal confine per costruire?

In Italia, la distanza minima da rispettare dal confine per costruire è di 3 metri, secondo l'articolo 873 del Codice Civile, ma può essere aumentata dai regolamenti edilizi locali (spesso a 5 metri) e, se ci sono pareti finestrate, la distanza minima tra edifici diventa di 10 metri (DM 1444/1968), un limite inderogabile per salubrità e igiene. Chi costruisce per primo fissa la distanza per chi edificerà dopo, che potrà arretrare, costruire in aderenza o chiedere la comunione forzosa del muro, rispettando sempre le distanze minime stabilite.
 

Distanza minima dal confine per costruzioni, ampliamenti e sopraelevazioni