In generale, non è possibile pagare il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) mensilmente o annualmente come prassi automatica, poiché la normativa italiana (art. 2120 c.c.) lo configura come retribuzione differita da corrispondere alla fine del rapporto lavorativo. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che il pagamento mensile in busta paga è illegittimo, anche con accordo tra le parti.
Il TFR è infatti una retribuzione differita, cioè una somma che si accantona nel tempo per essere corrisposta solo alla cessazione del rapporto di lavoro. Pagarlo mensilmente, anche con il consenso del lavoratore, ne snatura la funzione trasformandolo in salario ordinario.
Con sentenza n. 13525/2025 la Corte di Cassazione ha affermato la illegittimità della anticipazione del TFR in busta paga ogni mese in maniera continuativa pur a seguito di un accordo con i lavoratori ex art. 2120 c.c., inserito nella lettera di assunzione.
È possibile liquidare il TFR in busta paga tutti i mesi?
Quali sono i tempi per la liquidazione del TFR? Normalmente, le organizzazioni, salvo problemi di liquidità, versano il TFR in concomitanza con l'ultima busta paga o al massimo entro i successivi 30-45 giorni.
- unica soluzione, se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50mila euro; - due rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50mila euro e inferiore a 100mila euro; - tre rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è pari o superiore a 100mila euro.