Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere custodito obbligatoriamente presso l'unità produttiva o la sede lavorativa alla quale si riferisce. Il documento, sia in formato cartaceo che informatico, deve essere sempre disponibile per la consultazione da parte del datore di lavoro, del RSPP, del medico competente, dell'RLS e degli organi ispettivi.
L'art. 29 del D. Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) stabilisce che il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi e può essere conservato su supporto informatico.
Lgs 81/08, il datore di lavoro ha l'obbligo di consentire ai lavoratori di verificare l'effettiva applicazione delle misure di sicurezza tramite il RLS, a cui dovrà essere consegnato tempestivamente, su richiesta, una copia del DVR. Quindi il RLS può avere copia del dvr aziendale, anche su supporto digitale.
Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è redatto principalmente dal Datore di Lavoro, ma non lo fa da solo: deve collaborare con figure chiave come il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), il Medico Competente (se previsto) e deve consultare il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), potendo anche farsi assistere da consulenti esterni esperti in sicurezza sul lavoro.
Dove deve essere custodito il DVR per ogni sede operativa?
lgs. 81/08, una copia del Documento di Valutazione dei Rischi deve essere custodita in ogni unità produttiva appartenente all'azienda. La mancata custodia del DVR presso ciascuna sede aziendale, comporta una sanzione da 2.847,69 a 9.397,33 euro.