Domanda di: Sig.ra Rosalba Bruno | Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2023 Valutazione: 4.4/5
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Il contratto è annullabile quando una delle parti era legalmente incapace di contrattare (minore, interdetto, inabilitato) o in caso di incapacità di intendere e di volere della parte. Inoltre, il contratto è annullabile nei casi di errore, violenza minacciata o dolo.
Un contratto nullo è privo di effetti, il giudice accerta l'esistenza del relativo vizio con sentenza di mero accertamento, il contratto annullabile produce effetti, che il giudice può rimuovere retroattivamente con sentenza costitutiva.
Un contratto è annullabile quando presenta difetti meno gravi rispetto a quelli che lo renderebbero nullo. Può comunque produrre effetti fino a quando non si ottiene con successo il suo annullamento.
Quali requisiti deve avere l'errore per essere causa di annullamento del contratto?
Secondo i dettami del codice civile, l'errore vizio è causa di annullamento del contratto, quando è essenziale e riconoscibile dall'altro contraente. L'errore è essenziale quando è determinante del consenso, ossia è tale da determinare la parte a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe concluso.
Il codice civile individua fondamentalmente due categorie di vizi che portano il contratto od altri atti ad essere annullabili. L'annullabilità del contratto può dipendere da incapacità di una delle parti o da vizi della volontà. Questi ultimi possono essere determinati da errore, violenza o dolo.