Domanda di: Dr. Emidio Gentile | Ultimo aggiornamento: 31 maggio 2026 Valutazione: 4.8/5
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La maternità anticipata (o interdizione anticipata per gravidanza a rischio) non è sempre pagata al 100%. Per legge, l'INPS eroga un'indennità pari all'80% della retribuzione media giornaliera. Il raggiungimento del 100% dipende spesso dai CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro) applicati, che possono prevedere un'integrazione a carico del datore di lavoro.
Stipendio e indennità nel congedo di maternità anticipata
L'interdizione anticipata dal lavoro garantisce una paga pari all'80% dello stipendio, come avviene per l'astensione obbligatoria. A seconda dei casi questo importo è versato direttamente alla lavoratrice o tramite il datore di lavoro.
La maternità è pagata al 100% principalmente grazie all'integrazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) che portano l'indennità INPS (di base 80%) al 100% per il periodo di maternità obbligatoria, specialmente nei settori privati e nel pubblico impiego dove spesso è previsto un mese di congedo parentale retribuito al 100%. Dal 2025, inoltre, il primo mese di congedo parentale (non obbligatorio) è retribuito all'80% per tutti, con l'obiettivo di arrivare al 100% per i primi tre mesi nei prossimi anni, secondo la Legge di Bilancio.
In sintesi, durante il periodo di interdizione anticipata, alla lavoratrice spetta l'indennità INPS pari all'80% della retribuzione. Il diritto all'integrazione a carico del datore di lavoro, che porta la retribuzione al 100%, matura solo con l'inizio del congedo di maternità obbligatorio.
Nel periodo di astensione dal lavoro per gravidanza a rischio la lavoratrice percepisce un compenso pari all'80% della media globale giornaliera calcolata sulla base dell'ultimo periodo di paga precedente l'inizio del congedo di maternità anticipata, proprio come avviene per l'astensione obbligatoria.