Domanda di: Dr. Armando Ferri | Ultimo aggiornamento: 5 luglio 2026 Valutazione: 4.7/5
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Sì, il notaio ha l'obbligo di rilasciare copie degli atti che ha stipulato, sia a favore delle parti coinvolte che di terzi che ne abbiano diritto, e le copie autentiche hanno la stessa validità dell'originale; il rilascio avviene dopo aver completato gli adempimenti necessari (come registrazione e trascrizione), e in caso di cessazione attività, le copie si richiedono all'Archivio Notarile di competenza.
Il Notaio è un pubblico ufficiale istituito per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà (testamenti), attribuire loro pubblica fede, conservarli e rilasciarne copie, certificati ed estratti.
Premesso che l'Atto Notarile è detto anche Atto Pubblico proprio perché essendo pubblico, può essere richiesto, letto o consultato da chiunque ne faccia richiesta, dietro pagamento dei diritti erariali.
Come posso recuperare le copie degli atti notarili?
Le copie degli atti notarili sono rilasciate dal notaio presso il quale l'atto è stato stipulato. Quando però il notaio ha cessato l'attività, oppure si è trasferito in altro distretto notarile, le copie possono essere rilasciate solo dall'archivio notarile del distretto ove il notaio operava all'epoca della stipula.
Dopo il rogito, il notaio rilascia una copia autentica dell'atto notarile, nota anche come “copia conforme”. Inoltre, si occupa di trascrivere l'atto nei registri immobiliari per garantire l'opponibilità ai terzi e di inviare la documentazione necessaria per la registrazione fiscale.