L'espressione "vitto e alloggio" indica la fornitura combinata di cibo (vitto, dal latino victus "vivere/nutrimento") e un posto dove dormire (alloggio) a un lavoratore, spesso convivente come badanti o colf, oppure come parte di un contratto di ospitalità o trasferta. Garantisce tre pasti giornalieri e una stanza, o un'indennità se non forniti.
Cos'è il vitto e l'alloggio? Il vitto e l'alloggio ricorrono nei contratti in cui il lavotatore usufruisce dei pasti (vitto) e di una sistemazione in casa (alloggio).
di vivĕre «vivere», supino victum]. – 1. ant. Nutrimento necessario al vivere: la gente estrana, Ch'or d'Africa portava, ora d'Egitto Cose diverse e necessarie al v.
Per vitto si intende il rifornimento di cibo sano e nutriente per soddisfare le esigenze giornaliere della badante. Stando sempre a quanto citato nel CCNL, le spettano tre pasti completi al giorno per garantirle un'alimentazione sana.
Il vitto si riferisce a tre pasti giornalieri (colazione, pranzo e cena), e l'alloggio comprende uno spazio privato, adeguato e dignitoso dove la badante possa riposare. Questi requisiti rientrano nelle normative del CCNL, che regolano le condizioni di lavoro delle badanti conviventi.