Il diritto è, infatti, un fenomeno complesso tramite cui gli esseri umani cercano, per mezzo di regole e istituzioni, di ordinare e organizzare la propria società. La legge è uno degli strumenti che permettono di perseguire questo scopo, non l'unico.
Il diritto può essere definito come un insieme di regole di condotta (dette anche norme) generali ed astratte che riguardano le azioni umane dei soggetti che appartengono ad una determinata collettività.
Il diritto in senso oggettivo è il sistema delle norme giuridiche presenti in un ordinamento giuridico o delle norme che regolano una determinata disciplina, ma in senso soggettivo è sinonimo di potere o facoltà. Per estensione indica anche la scienza giuridica.
Il termine legge, usato in senso materiale, è sinonimo di atto normativo, ossia di atto giuridico che ha come effetto la creazione, modificazione o abrogazione di norme generali e astratte di un determinato ordinamento giuridico in base alle norme sulla produzione giuridica vigenti nello stesso ordinamento.
Nello specifico, la legge assurge a fonte di produzione del diritto, ovvero come atto ritenuto idoneo a produrre norme giuridiche. La norma è invece il contenuto di quell'atto: la regola o l'insieme di regole che lo compongono, disciplinando un ambito più specifico e circoscritto.