Qual è la sanzione minima prevista per i soggetti obbligati che non effettuano in tutto o in parte la conservazione dei dati raccolti in fase di adeguata verifica?

Domanda di: Laerte Grasso  |  Ultimo aggiornamento: 16 agosto 2026
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La sanzione amministrativa pecuniaria minima prevista per i soggetti obbligati che non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni raccolti in fase di adeguata verifica è pari a 2.000 euro. Tale sanzione si applica anche in caso di conservazione tardiva, in violazione degli articoli 31 e 32 del D.lgs. 231/2007&codiceOrdinamento=200000500000000&articolo=Articolo%205}.

Qual è la sanzione minima prevista per i soggetti obbligati che non effettuano la conservazione dei dati raccolti in fase di adeguata verifica?

mancata o incompleta conservazione dei dati e delle informazioni inerenti l'adeguata verifica è punita con una sanzione amministrativa pari a 2.000 euro.

Quali sono le 3 sanzioni?

L'ordinamento italiano prevede alcune tipologie di sanzione che, per le loro specifiche caratteristiche, si possono riunire in tre gruppi: sanzioni penali, civili e amministrative.

Quali sono le sanzioni in caso di utilizzo, acquisizione o conservazione di dati, informazioni false su cliente, te esecutore, scopo o natura del rapporto?

Ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.

Quale violazione prevede una sanzione fino a euro 20.000 000 ovvero al 4% del fatturato dell'intermediario?

Le sanzioni amministrative pecuniarie

Nel secondo gruppo rientrano sanzioni più gravi, in relazione alla maggiore gravità della violazione, il cui importo può ammontare fino a 20.000,000 di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato Mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio – Parte 1 - Soggetti obbligati e adeguata verifica della clientela