Domanda di: Sig. Nico Mancini | Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2026 Valutazione: 5/5
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In successione vanno tutti i beni mobili non registrati posseduti dal defunto, inclusi contanti, gioielli, arredamento, opere d'arte e mobili antichi. Anche beni immateriali come conti correnti, azioni, obbligazioni e quote societarie rientrano nell'asse ereditario. Per legge, una somma pari al 10% del valore netto dell'asse ereditario viene presunta come valore di mobili e gioielli.
Per beni mobili ereditari si intendono tutti i beni non immobili (ovvero diversi da terreni e fabbricati) che facevano parte del patrimonio del defunto e che passano, a seguito dell'apertura della successione, agli eredi, legatari o aventi causa.
Infatti, se i beni mobili che corredano la casa sono stati acquistati dal coniuge superstite prima del matrimonio restano di sua esclusiva proprietà; se, invece, sono stati acquistati in costanza di matrimonio in regime di comunione dei beni, la proprietà degli stessi spetta al coniuge superstite al 50%.
Non tutti i beni concorrono a formare l'attivo ereditario; sono esclusi, ad esempio i titoli di Stato, i beni mobili registrati nel Pubblico Registro Automobilistico, i beni culturali soggetti a vincolo come beni di pregio architettonico, storico o culturale.
A chi appartengono i mobili lasciati dal vecchio proprietario in casa?
In altre parole, se nell'atto notarile non è indicato che la vendita comprende anche l'arredamento o specifici beni mobili, quegli oggetti restano di proprietà del vecchio proprietario. Il semplice fatto che siano fisicamente presenti nell'immobile non ne modifica la titolarità.