Domanda di: Dr. Cassiopea Costantini | Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2023 Valutazione: 4.3/5
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Nel diritto processuale civile, l'art. 324 c.p.c. stabilisce che i mezzi per impugnare le sentenze sono, oltre al regolamento di competenza, l'appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l'opposizione di terzo.
I mezzi d'impugnazione ordinari sono l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione ordinaria. Sono mezzi d'impugnazione straordinari quelli che possono essere proposti anche contro sentenze passate in giudicato e sono la revocazione straordinaria e l'opposizione di terzo.
Quali Impugnazioni si possono adire contro le sentenze?
I mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento di competenza [42 c.p.c. ss.] nei casi previsti dalla legge, sono: l'appello [339 ss.], il ricorso per cassazione [360 ss.], la revocazione [395 ss.] e l'opposizione di terzo [404 ss.] (1).
L'appello è un mezzo di impugnazione ordinario previsto dall'ordinamento processuale civilistico italiano. Costituisce il più ampio mezzo di impugnazione, perché è riservato alla parte per il fatto di essere rimasta soccombente. È disciplinato dagli Articoli 339 e seguenti del codice di procedura civile.
Generalmente l'impugnazione si propone con ricorso, che va notificato alla controparte nei termini indicati, presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto da essa nell'atto di notifica della sentenza o, in difetto, presso il difensore, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.