Quali sono i vizi della volontà che possono rendere annullabile un contratto?
Domanda di: Terzo Ruggiero | Ultimo aggiornamento: 20 marzo 2023 Valutazione: 4.7/5
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Gli articoli 1427 disciplinano l'annullabilità del contratto per vizi della volontà: errore, violenza e dolo. L'azione di annullamento in questi casi è prevista a favore del soggetto in errore, di chi sia stato vittima di violenza e di chi sia stato raggirato (dolo).
I vizi della volontà cui la legge attribuisce rilevanza sono l'errore, il dolo e la violenza (art. 1427 Cod. Civ.). Essi non producono il grave effetto della nullità del negozio, ma una conseguenza minore: l'annullabilità.
Quali sono le cause di annullabilità del contratto?
Il contratto è annullabile quando una delle parti era legalmente incapace di contrattare (minore, interdetto, inabilitato) o in caso di incapacità di intendere e di volere della parte. Inoltre, il contratto è annullabile nei casi di errore, violenza minacciata o dolo.
Quali caratteristiche deve avere un errore per rendere annullabile un contratto?
Secondo i dettami del codice civile, l'errore vizio è causa di annullamento del contratto, quando è essenziale e riconoscibile dall'altro contraente. L'errore è essenziale quando è determinante del consenso, ossia è tale da determinare la parte a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe concluso.
Un contratto nullo è privo di effetti, il giudice accerta l'esistenza del relativo vizio con sentenza di mero accertamento, il contratto annullabile produce effetti, che il giudice può rimuovere retroattivamente con sentenza costitutiva.