Quali sono i vizi della volontà che possono rendere annullabile un contratto?

Domanda di: Terzo Ruggiero  |  Ultimo aggiornamento: 20 marzo 2023
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Gli articoli 1427 disciplinano l'annullabilità del contratto per vizi della volontà: errore, violenza e dolo. L'azione di annullamento in questi casi è prevista a favore del soggetto in errore, di chi sia stato vittima di violenza e di chi sia stato raggirato (dolo).

Quali sono i vizi della volontà di un contratto?

I vizi della volontà cui la legge attribuisce rilevanza sono l'errore, il dolo e la violenza (art. 1427 Cod. Civ.). Essi non producono il grave effetto della nullità del negozio, ma una conseguenza minore: l'annullabilità.

Quali sono le cause di annullabilità del contratto?

Il contratto è annullabile quando una delle parti era legalmente incapace di contrattare (minore, interdetto, inabilitato) o in caso di incapacità di intendere e di volere della parte. Inoltre, il contratto è annullabile nei casi di errore, violenza minacciata o dolo.

Quali caratteristiche deve avere un errore per rendere annullabile un contratto?

Secondo i dettami del codice civile, l'errore vizio è causa di annullamento del contratto, quando è essenziale e riconoscibile dall'altro contraente. L'errore è essenziale quando è determinante del consenso, ossia è tale da determinare la parte a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe concluso.

Quando un atto è nullo o annullabile?

Un contratto nullo è privo di effetti, il giudice accerta l'esistenza del relativo vizio con sentenza di mero accertamento, il contratto annullabile produce effetti, che il giudice può rimuovere retroattivamente con sentenza costitutiva.

L'ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO