L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) non è necessario per edifici industriali/agricoli non climatizzati, ruderi, box, cantine, parcheggi, depositi e strutture stagionali. Sono esclusi anche i fabbricati isolati con superficie inferiore a 50 𝑚 2 𝑚 2 , edifici religiosi e immobili venduti "al rustico" privi di impianti tecnici.
Il certificato APE non è obbligatorio per edifici industriali/artigianali (se riscaldati solo per produzione), rurali non residenziali senza climatizzazione, ruderi, scheletri strutturali, luoghi di culto, e locali accessori come cantine, garage e depositi, oltre a fabbricati isolati sotto i 50 mq o senza impianti di climatizzazione. L'esenzione vale anche per strutture temporanee, manufatti non assimilabili a edifici (es. piscine scoperte) e in alcuni casi di trasferimenti familiari.
Non è obbligatorio allegare l'APE (Attestato di Prestazione Energetica) al contratto di locazione in casi specifici, come locazioni brevi (<30 giorni), immobili esenti per categoria (es. box, cantine, magazzini, edifici agricoli non residenziali) o immobili inagibili, oltre che per l'affitto di singole unità immobiliari dove basta la clausola informativa e la consegna della copia, mentre l'obbligo di allegazione fisica è per gli interi edifici, ma è fondamentale inserire la clausola di informazione in tutti i casi per evitare sanzioni amministrative, che ora sostituiscono la nullità del contratto.