Molestia sul lavoro: quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni anche connesse al sesso e aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo (d. lgs 198/2006, articolo 26, comma 1).
Quando si verifica una violenza in un luogo di lavoro?
La violenza sul luogo di lavoro è stata descritta dall'Unione Europea come un insieme di episodi nei quali “i lavoratori sono abusati, minacciati e assaliti in circostanze correlate al loro lavoro, anche quando si recano al lavoro, e che provocano un cambiamento alla loro sicurezza, al loro benessere e alla loro salute ...
richieste di abbracci. contatti fisici non necessari, comprese toccate non gradite. uso di un linguaggio rude e insultante o espressione di commenti che considerano ragazze, donne, ragazzi o uomini in modi stereotipati. ingiurie personali connesse all'orientamento sessuale o all'identità di genere della persona.
Il reato di molestie ex art. 660 c.p. “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.”
Cosa fare in caso di molestie sul posto di lavoro?
in caso di discriminazioni o comportamenti illegali, avviare un'azione penale e presentare denuncia alle autorità competenti, come per esempio i Carabinieri o la polizia.