Quando i dati personali non sono raccolti direttamente presso l interessato l'informativa al trattamento deve essergli fornita entro?
Domanda di: Morgana Guerra | Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2023 Valutazione: 4.9/5
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Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l'interessato (articolo 14 del Regolamento), l'informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole che non può superare 1 mese dalla raccolta, oppure al momento della comunicazione (non della registrazione) dei dati (a terzi o all'interessato) ( ...
Quando scatta l'obbligo di fornire l'informativa all interessato?
Quando è dovuta tale informativa e cosa deve contenere? L'informativa è una comunicazione rivolta all'interessato con lo scopo di informarlo sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati da parte del titolare del trattamento ed è dovuta ogni qual volta vi sia un trattamento di dati.
Ci sono dei casi in cui, nonostante tutto, la comunicazione all'interessato non è considerata necessaria: l'obbligo non scatta se i dati trattati sono anonimi (dati aggregati o statistici); i dati sono trattati per fini domestici e non vengono diffusi; l'interessato ha già le informazioni.
L'informativa sulla privacy non è obbligatoria se: i dati sono raccolti in modo anonimo. il soggetto ha già ricevuto le informazioni. le comunicazione risulta essere impossibile, in quanto sarebbe necessario uno sforzo sproporzionato.
Quando l interessato non ha diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati?
Si tratta delle seguenti deroghe: innanzitutto, il consenso prestato dall'interessato; inoltre, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; infine, la tutela dei diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.