Domanda di: Sig.ra Jelena Battaglia | Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2023 Valutazione: 4.7/5
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Il debitore va esente da responsabilità se ha impiegato, nell'adempimento, la diligenza, la prudenza e la perizia richiestegli: in tal caso il debitore risponde “per colpa”(cioè per non aver usato la diligenza, la prudenza e la perizia necessarie).
Quando il debitore non è responsabile dell inadempimento?
Per la teoria soggettiva (Bianca, Giorgianni) il debitore non è responsabile se si è comportato con diligenza (articolo 1176). Di conseguenza, per essere esonerato da responsabilità, deve solo provare di essere stato diligente. Di conseguenza, mancanza di responsabilità = mancanza di colpa.
Si ha l'inadempimento dell'obbligazione quando il debitore, non esegue la prestazione dovuta, la esegue in maniera non esatta, la esegue in maniera parziale.
Cosa succede se il debitore non esegue la prestazione?
Secondo la legge (art. 1218 c.c.), il debitore che non esegue in modo esatto la prestazione dovuta deve risarcire il danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità per causa a lui “non imputabile”.
Quando il debitore deve risarcire anche il danno imprevedibile?
Se l'inadempimento o ritardo è stato doloso, il debitore è tenuto a risarcire anche i danni imprevisti e imprevedibili. In caso di concorso del fatto colposo del creditore nella causazione del danno, il risarcimento è diminuito in proporzione alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate.