Tetto: è parte condominiale? Secondo il Codice civile [1], il tetto è parte condominiale, salvo che il regolamento non stabilisca il contrario. Cosa significa? Vuol dire che il tetto è di proprietà di tutti i condòmini, a meno che questi non stabiliscano, all'unanimità, che esso appartiene solamente a uno di essi.
Il tetto non è definibile come condominiale, ovvero è di proprietà esclusiva di uno o più condomini. Ciò deve emergere dagli atti notarili. Il tetto, per sua struttura, non esercita la sua funzione su tutti gli appartamenti. Per esempio, quando ne sormonta alcuni ed esclude altri.
Il tetto è sempre di proprietà del condominio. I proprietari degli appartamenti dell'ultimo piano possono avere l'uso esclusivo della loro porzione, sulla quale potranno installare finestre per tetti a loro uso esclusivo. Il tetto, secondo l'art. 1117 del Codice Civile, è sempre di proprietà del condominio.
Al riguardo è bene ricordare che, ai sensi dell'art. 1117 c.c., il tetto dev'essere considerato un bene di proprietà comune. Solamente una diversa indicazione del titolo (leggasi atto d'acquisto o regolamento condominiale di origine contrattuale) può far concludere diversamente.
In tal caso le spese di manutenzione del tetto si ripartiscono nel seguente modo: un terzo va a carico del proprietario del tetto mentre gli altri due terzi andranno ripartiti, secondo millesimi, tra tutti gli altri condomini ai cui appartamenti il tetto serve da copertura.