L'articolo 34 ci dice che il titolare del trattamento può non comunicare la violazione all'interessato quando: 1. Ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure vengono applicate ai dati personali.
Quando il titolare non è tenuto a comunicare una violazione dei dati personali agli interessati?
È da tenere presente che se il Titolare del trattamento immediatamente dopo una violazione ha adottato misure destinate a garantire che non sia più probabile che si concretizzi l'elevato rischio ai diritti e alle libertà delle persone fisiche, allora non è richiesta la comunicazione agli interessati.
Quando il titolare è esonerato dal comunicare la violazione agli interessati ai sensi dell'art 34?
34, comma 3 stabilisce che non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il Titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della ...
Ci sono dei casi in cui, nonostante tutto, la comunicazione all'interessato non è considerata necessaria: l'obbligo non scatta se i dati trattati sono anonimi (dati aggregati o statistici); i dati sono trattati per fini domestici e non vengono diffusi; l'interessato ha già le informazioni.
Cosa deve fare il titolare del trattamento in caso di violazione dei dati?
Secondo gli articoli 33 e 34, il Titolare del trattamento o il Responsabile ha l'obbligo di notificare una violazione dei dati personali all'autorità di controllo nazionale competente e, in alcuni casi, di comunicare la violazione alle singole persone fisiche i cui dati personali siano stati violati.