Domanda di: Ruth De rosa | Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2023 Valutazione: 4.5/5
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Non è possibile rinunciare all'eredità nei seguenti casi: quando il chiamato all'eredità è nel possesso dei beni ereditari e non ha fatto l'inventario entro tre mesi dal giorno di apertura della successione.
Ovviamente, se il defunto non ha debiti e l'eredità è attiva, conviene accettare l'eredità puramente e semplicemente o tacitamente, disponendo dei beni caduti in successione. Se invece il defunto aveva molti debiti e pochi o nessun bene, è conveniente rinunciare all'eredità.
La rinuncia all'eredità deve farsi con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del Tribunale competente (cioè il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto), entro tre mesi dalla morte se si è nel possesso dei beni o entro dieci anni se non si e' nel possesso dei beni e non ha effetto se non e' osservata ...
Colui che abbia effettuato la dichiarazione di rinuncia all'eredità, non dovrà pagare la tassa di successione, ma dovrà comunicare ad Agenzia delle Entrate di avere rinunciato: dovrà, pertanto, consegnare a quest'ultima la copia autentica della dichiarazione di rinuncia (cfr.
1 marca da bollo da € 16,00; € 200,00 per il pagamento dell'imposta di registrazione della rinuncia. Il versamento va effettuato la mattina stessa dell'appuntamento dopo che la Cancelleria Successioni ha attribuito il numero alla pratica da effettuarsi con versamento bancario (modello F24 in cancelleria).