Domanda di: Dr. Kristel Caputo | Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2023 Valutazione: 4.3/5
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Limite di 10.000 €
Ad eccezione del bonus facciate, nel caso di cessione del credito o sconto in fattura, non è necessario il visto di conformità e l'asseverazione della congruità delle spese per gli interventi ricadenti in edilizia libera o di importo inferiore a 10.000 euro.
Sono esclusi dall'obbligo di asseverazione di congruità dei prezzi e dell'apposizione del visto di conformità: gli interventi in “edilizia libera” (il problema è riuscire ad inquadrare senza commettere errori di valutazione gli interventi per sfruttare le nuove detrazioni fiscali senza “troppa fatica);
Il visto di conformità non è necessario nel caso di fruizione diretta in detrazione di questi Bonus. Gli unici casi in cui non è necessaria l'apposizione del visto di conformità, sono descritti nella Legge di Bilancio 2022, n. 234/2021, all'art. 1, c.
la sostituzione di pompe di calore aria-aria; l'installazione, la sostituzione e il rinnovamento di pannelli solari fotovoltaici fuori dai centri storici; i lavori per l'eliminazione di barriere architettoniche, (installazione, riparazione e sostituzione di ascensori, servoscala, montacarichi e rampe).
L'asseverazione è necessaria, come visto prima, nel caso in cui il soggetto decida di optare per la cessione del credito a terzi o lo sconto in fattura, rinunciando alla normale applicazione del credito fiscale.