In caso di interventi in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, escluso il bonus facciate, per i quali la comunicazione di opzione per la cessione non sia stata inviata al 1° gennaio 2022, non c'è l'obbligo di richiedere il visto di conformità e l'asseverazione.
Sono esclusi dall'obbligo di asseverazione di congruità dei prezzi e dell'apposizione del visto di conformità: gli interventi in “edilizia libera” (il problema è riuscire ad inquadrare senza commettere errori di valutazione gli interventi per sfruttare le nuove detrazioni fiscali senza “troppa fatica);
Quando non serve asseverazione e visto di conformità?
Gli altri bonus ordinari
Il visto di conformità non è necessario nel caso di fruizione diretta in detrazione di questi Bonus. Gli unici casi in cui non è necessaria l'apposizione del visto di conformità, sono descritti nella Legge di Bilancio 2022, n. 234/2021, all'art. 1, c.
Ad eccezione del bonus facciate, nel caso di cessione del credito o sconto in fattura, non è necessario il visto di conformità e l'asseverazione della congruità delle spese per gli interventi ricadenti in edilizia libera o di importo inferiore a 10.000 euro.
Con le nuove regole, quindi, l'asseverazione e il visto di conformità sono obbligatori solamente per tutti i lavori oggetto del Superbonus del 110%, del Bonus facciate, per tutti gli interventi non rientranti nell'edilizia libera e per quelli per un importo complessivo (IVA compresa per i soggetti privati) superiore a ...