Quando non si applica il reverse charge nel subappalto?

Domanda di: Giuliano Grassi  |  Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2023
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In altri termini, il reverse charge si applica nel rapporto instaurato dal subappaltatore con l'appaltatore principale (o con un altro subappaltatore) mentre non trova applicazione tra quest'ultimo (appaltatore) ed il proprio committente.

Quando non è possibile applicare il reverse charge?

Non si applica il reverse charge alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che applicano il regime forfetario (in tal senso si rinvia alla circolare n 37/E del 29 dicembre 2006 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al regime dei “minimi”).

Quando applicare reverse charge subappalto?

L'istituto del reverse charge va applicato nelle ipotesi in cui i soggetti subappaltatori rendano servizi, compresa la manodopera, ad imprese del comparto dell'edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell'intervento edilizio.

Come fatturare in caso di subappalto?

Pertanto, il subappaltatore deve fatturare i lavori eseguiti all'impresa appaltatrice (in considerazione dei meccanismi di reverse charge), intercorrendo tra di loro il rapporto contrattuale di subappalto, senza che rilevi a tal fine la specifica modalità di pagamento adottata.

Quando si usa art 17 comma 6 lettera a ter?

633/1972 la nuova lettera a-ter) del comma 6 dell'art. 17 prevedendo l'applicazione del reverse charge (inversione contabile) per le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici” rese a soggetti passivi IVA.

IL REVERSE CHARGE NELL'EDILIZIA