Il mancato versamento dei contributi alla Cassa Edile da parte del datore di lavoro costituisce un illecito amministrativo (spesso fonte di sanzioni o azioni legali), non un reato di appropriazione indebita, ma le somme trattenute in busta paga sono dovute. Il pagamento non viene effettuato o è sospeso in caso di irregolarità contributiva dell'azienda, che comporta il blocco dell'erogazione di ferie e gratifiche ai lavoratori.
L'imprenditore edile che omette di versare alla Cassa edile gli importi trattenuti sulla retribuzione del lavoratore risponde soltanto di illecito amministrativo ex art. 8 della legge 741/59 e non di appropriazione indebita (Cass.
Il datore di lavoro accantona mensilmente alcune somme presso le Casse edili; successivamente le Casse erogheranno agli operai la retribuzione relativa alle ferie e alla gratifica natalizia nonché l'integrazione in caso di malattia e infortunio. Le Casse gestiscono inoltre l'istituto dell'anzianità professionale edile.
9803/2020 viene ribadito un importante principio: per le imprese che si occupano di edilizia (anche se si tratta di attività di carattere ausiliario), e applicano il CCNL, vige l'obbligo di iscrizione alle Casse Edili, a prescindere dal codice Istat.
Esclusioni: Attività non edili, come la mera fornitura di materiali e/o manufatti, non rientrano nel settore edile e sono escluse dal calcolo della manodopera computata per la certificazione di congruità.