Domanda di: Dott. Arcibaldo Bruno | Ultimo aggiornamento: 3 dicembre 2023 Valutazione: 4.8/5
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Dal 2020 per chi possiede un reddito compreso tra i 120.000 e i 240.000 € le detrazioni fiscali degli oneri sono ridotte progressivamente fino ad azzerarsi al superamento dei 240.000 €. Fanno eccezione le spese sanitarie e i mutui che restano spettanti in misura piena.
La mancata comunicazione preventiva dei lavori all'ASL, il mancato rispetto delle normative urbanistiche e la violazione delle normative per la sicurezza dei lavoratori sono solo alcune delle cause che possono portare alla perdita del diritto alla detrazione per ristrutturazione edilizia.
Come noto, chi non ha redditi imponibili IRPEF non può detrarre dalla propria dichiarazione le spese sostenute. Ciò non fa venir meno però la possibilità di beneficiare del bonus fiscale mediante cessione del credito, ma c'è un'ulteriore chance da considerare.
Quando non spetta la detrazione per ristrutturazione?
La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna.
Per poter detrarre le spese mediche (onere detraibile) c'è bisogno che esista imposta lorda, per esistere imposta lorda c'è bisogno che il contribuente abbia percepito redditi tassabili ai fini irpef. Premesso ciò, se il contribuente non possiede imposta lorda (capiente) non potrà detrarre le spese sanitarie.