Gli interessi di mora si prescrivono generalmente in cinque anni, secondo l'art. 2948 n. 4 del Codice Civile, termine che vale sia in ambito commerciale che tributario. In caso di sentenze definitive, il termine di prescrizione può estendersi a 10 anni. Decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del pagamento.
Gli interessi moratori sono dovuti automaticamente in caso di ritardo nel pagamento di una somma di denaro, decorrendo dal giorno successivo alla scadenza del termine pattuito o legale, senza necessità di una formale intimazione (costituzione in mora), specialmente nelle transazioni commerciali dove sono previsti tassi maggiorati (D.Lgs. 231/2002); se non c'è un termine, decorrono dalla richiesta formale del creditore.
Cosa succede se non si pagano gli interessi di mora?
La mancata restituzione della somma fa scattare il recupero coatto del credito, attraverso procedure esecutive che vanno dal pignoramento dell'immobile su cui è iscritta l'ipoteca all'azione legale contro l'eventuale garante della fidejussione o contro il debitore stesso.
Come si calcolano gli interessi di mora per un pagamento ritardato?
La formula base prevede: (Capitale × Tasso × Giorni di ritardo) / 365 = Importo interessi moratori. Il tasso applicabile nelle transazioni commerciali corrisponde al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali, aggiornato semestralmente.