Domanda di: Luigi Mazza | Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2023 Valutazione: 4.9/5
(30 voti)
La perdita dell'elettorato attivo si determina comunque in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di condanna penale; la sospensione condizionale della pena non ha effetto sulla privazione del diritto di voto. Si ricordano infine due speciali incapacità ormai venute meno.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.»
In Italia godono di elettorato attivo tutti i cittadini che godono dei diritti civili e politici. Non hanno diritto al voto: Coloro che sono dichiarati falliti, finché dura lo stato di fallimento e comunque non oltre i 5 anni dalla sentenza che dichiara il fallimento (tale restrizione è stata eliminata con il D. Lgs.
Per l'appartenenza alla Camera dei deputati l'età non può essere inferiore a 25 anni, per il Senato della Repubblica il requisito sale a 40 anni (artt. 56-58 Cost.). Il Presidente della Repubblica ha un requisito di elettorato passivo non inferiore a 50 anni (art. 84 Cost.).
Chi non è in grado di intendere e volere può votare?
L'interdetto, pertanto, è titolare del diritto di voto: il riconoscimento, anche alle persone con disabilità psichiche, dei diritti politici rappresenta cioè un momento di maturazione e di progresso democratico e civile.