Nello specifico la nota di trascrizione in Conservatoria va fatta nei seguenti casi: atti di compravendita immobiliare e mobiliare. contratti che modificano i diritti di godimenti dei beni immobili (usufrutto, enfiteusi, etc) rinuncia a usufrutto.
La trascrizione nei Registri Immobiliari è la formalità che consente di rendere pubblici i contratti o gli atti che riguardano il trasferimento della proprietà di un bene immobile o la costituzione, modifica o trasferimento di altro diritto reale immobiliare, nonché gli altri atti, contratti e provvedimenti, ovvero ...
Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione o acquistato per usucapione ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai numeri 1, 2 e 4 dell'articolo 2643(1).
La trascrizione di una sentenza è affidata al cancelliere del tribunale; in pratica, deve essere il cancelliere a curare questo adempimento, non le parti del giudizio.
La trascrizione consiste nell'annotazione su un registro pubblico di un atto, dal quale risulta che una persona è titolare di un determinato diritto reale su un immobile (o su un bene mobile registrato: il Codice civile disciplina solo la prima ipotesi, ma integra le leggi speciali relative alla seconda).