Domanda di: Ing. Bernardo Gatti | Ultimo aggiornamento: 14 agosto 2026 Valutazione: 4.7/5
(42 voti)
L'esame dell'imputato nel processo penale italiano avviene durante il dibattimento, solitamente dopo l'assunzione delle prove a carico e prima dei testimoni della difesa, per evitare che l'imputato adatti le proprie dichiarazioni. È una facoltà (non un obbligo) subordinata alla richiesta o al consenso dell'imputato stesso.
(1) L'esame delle parti private, nell'ordine previsto, ha luogo appena terminata l'assunzione delle prove a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 150 disp. att. del presente codice.
Qual è la differenza tra l'esame dell'imputato e le dichiarazioni spontanee?
A ben vedere, ciò si spiega tenendo conto che l'esame dell'imputato è una prova che può e deve essere richiesta dalla difesa e dalla pubblica accusa a norma dell'art. 495 c.p.p., mentre le dichiarazioni spontanee sono un contributo secundum eventum litis.
Il legislatore ha distinto nettamente la disciplina dell'esame dell'imputato dall'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato stesso. L'esame è infatti un mezzo di prova, mentre il secondo enuclea più una disciplina generale cui attenersi nel corso delle indagini.
Qual è la differenza tra l'esame delle parti e la testimonianza?
Mentre i testimoni hanno l'obbligo di deporre e dire il vero, le parti hanno solo la facoltà di assoggettarsi all'esame, essendo titolari di un interesse proprio nel processo e, quindi, legittimate a esercitare il diritto di difesa anche mediante rifiuto di sottoporvisi.