Domanda di: Ing. Marcella Serra | Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2023 Valutazione: 4.4/5
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(1) La litispendenza si verifica nel caso in cui la stessa causa penda di fronte a giudici appartenenti ad uffici giudiziari. Diversamente, se la stessa causa pendesse di fronte a giudici appartenenti ad un unico ufficio giudiziario si parla di riunione di giudizi identici avanti allo stesso giudice (v. 273).
39 del codice di procedura civile prevede che, se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo e anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo.
— oggettiva: due azioni sono connesse quando hanno in comune uno od entrambi gli elementi oggettivi [Causa petendi; Petitum]. In tal caso possono proporsi congiuntamente in un solo processo, anche se i soggetti sono diversi (si ha in tale ipotesi litisconsorzio) o, se proposte separatamente, possono essere riunite.
Per giudici diversi invece si intendono giudici di uffici giudiziari diversi, non la pendenza della medesima causa innanzi a sezioni diverse del medesimo ufficio. In quest'ultima ipotesi si avrà una riunione di giudizi identici davanti allo stesso giudice.
Espressione latina («ragione del domandare») con la quale si indica l'insieme dei fatti che, alla luce della norma di legge invocata, hanno l'effetto di costituire il diritto soggettivo fatto valere in giudizio con la domanda proposta.